L’unione tra Regnano e Montefiore del 1419

Presso un collezionista di documenti antichi di Fivizzano sono custoditi due contratti che ci attestano lo stato dei rapporti fra i due paesi posti a monte della Val d’Aulella: Regnano e Montefiore. Mentre infatti il primo, stipulato tra le rispettive rappresentanze civiche il 12 febbraio 1419, registra l’“unione” tra i due comuni, l’altro, concluso il 17 agosto 1780 fra il regnanino Andrea Bizzarri e “Popolani di Regnano e Montefiore”, specifica di considerare i due villaggi “però sempre non come corpo di una Comunità, e Università, come di prima erano, ma come particolari, ed uti singuli, e non altrimenti, e non in altro modo”.
Con atto del 22 maggio dello stesso anno il Bizzarri si era impegnato a “prendere a livello perpetuo dalla Comunità di Fivizzano tutti li Beni, che già erano della soppressa Comunità di Regnano per l’annuo Canone di Lire Fiorentine Ottanta”. Poi però, “riflettendo esser malagevole il poter conservare, e custodire, e far uso conveniente di tutti li suddetti Beni Livellarj”, l’uomo aveva giudicato “di maggior vantaggio, e per se, e per altri, porre a parte altre Persone del medesimo Luogo di Regnano” di quegli stessi terreni da lui precedentemente presi in affitto.
Insomma un curioso caso di ripensamento personale sullo sfondo delle profonde riforme avviate in quegli stessi anni dal granduca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena: il quale, nella sua radicale ristrutturazione di tutto quanto l’apparato statale, andava di fatto liquidando l’intero “sistema” medievale. Comprensibile perciò che a chi aveva in un primo tempo giudicato poter far fronte con le sole proprie forze all’inedita situazione determinatasi capitasse di doversi ricredere una volta toccate con mano le nuove disposizioni legislative e fiscali.
Dei due “istrumenti” – ossia atti notarili – il più importante è tuttavia di gran lunga il primo, in assoluto uno dei documenti più antichi riguardanti i due castelli; esso non ci è giunto in originale bensì in una copia settecentesca, con tutta probabilità redatta dal notaio fivizzanese Gregorio Securani.
“Gregorius Securani Fivizzanensis Notarius Publicus” è infatti la firma che leggiamo in calce al rogito del 1780: la cui grafia appare però del tutto identica a quella con cui è stato vergato quello del 1419. Si può pertanto ragionevolmente ipotizzare che prima di redigere il nuovo contratto lo scrupoloso funzionario si sia premurato di consultare tutti i precedenti riguardanti le due comunità in questione, imbattendosi così nel prezioso “Istrumento” quattrocentesco. Forse perché deteriorato, forse perché redatto in un volgare incomprensibile ai contemporanei, il Securani dové a quel punto pensare di trascriverlo, propiziando così la trasmissione ai posteri di un atto di inestimabile valore storico.
Tre furono perciò i notai che concorsero alla conservazione del documento: in primis Egidio di Argigliano, che lo redasse nel 1419 “Signore Spinetta Marchese Malaspina di Verrucola”; quindi Lazzaro Cervi di Gragnola, che lo trascrisse per i registri del marchesato di Castel dell’Aquila copiandolo “fedelmente con licenza concessa dal Magnifico Sig.re Iacopo Malaspina”: presumibilmente attorno al 1450, dal momento che fu in quell’anno che Iacopo si impossessò di gran parte dei possedimenti dello zio materno Spinetta, provocando tuttavia l’intervento della Repubblica fiorentina che di lì a poco doveva ripristinare lo status quo; infine il Securani.
Il contratto diviene così involontariamente testimone delle vicissitudini che squassarono in quegli anni queste terre della Lunigiana orientale, legate alla lotte intestine che tradizionalmente caratterizzarono il casato malaspiniano ed in particolare alla rapacità dei marchesi di Castel dell’Aquila nei confronti di quelli di Verrucola: al punto che lo stesso Spinetta all’età di due anni si era salvato solo per miracolo dalla strage della sua famiglia perpetrata dai rivali gragnolesi, per essere quindi posto sotto la tutela fiorentina. Quando poi attorno al 1430 il territorio della signoria fivizzanese era stato occupato dalle truppe milanesi condotte dal Piccinino, Regnano ne aveva approfittato per sottomettersi a Lucca, per ritornare sotto Spinetta nel 1433.
Esso rappresenta inoltre un raro esempio di fusione tra due castelli montani nell’età medievale: evidentemente allo scopo di superare quella tradizionale rivalità tra villaggi confinanti ben esemplificata dal brocardo latino “vicinitas est mater discordiarum”, ci si impegnava a considerare comuni le superfici prative e boschive afferenti i due paesi – entrambi caratterizzati da un’economia prettamente agricolo-pastorale – nonché a condividere determinati diritti e doveri.
Venendo all’analisi dei termini dell’accordo, tuttavia, non si può mancare di rilevare come esso giovasse esclusivamente agli “Uomini” di Regnano, andando per contro a tutto svantaggio di quelli di Montefiore. Tanto per cominciare, esso statuiva doversi ridurre le due comunità sia ad “un solo Comune, e corpo, e università sotto il nome, e vocabolo di Regnano, cioè del Comune di Regnano” che “ad un solo Estimo, cioè all’Estimo di Regnano”: Montefiore rinunciava così in un colpo solo tanto alla propria autonomia politica quanto a quella economica.
Entrando poi nei dettagli, ci si rende conto dell’importanza attribuita nel documento al bosco di Caffaggio, posto sulla collina dominante la riva destra dell’Aulella, a ridosso del sentiero che dalla Pieve di Offiano porta al Castello di Regnano. Agli abitanti del quale veniva consentito di usufruire “impuramente e liberamente” sia della riserva che dei sottostanti pascoli per condurvi il bestiame: evidentemente i pastori regnanini, non disponendo nel loro territorio di terreni altrettanto ubertosi e soleggiati, tendevano a sconfinare in quello appartenente al comune più a valle, finendo con il provocare una situazione conflittuale cui si dové porre rimedio in tale maniera.
Ma perché – ci si potrebbe allora chiedere – i montefiorini si risolsero ad accettare un accordo del genere, che non bilanciava tali concessioni con alcuna clausola a loro favore? Fra l’altro, il tempo avrebbe sancito l’assoluta mancanza di accortezza con cui venne pattuita quella “unione”: nei secoli a venire infatti la gente di Regnano avrebbe approfittato della nuova situazione determinata dal contratto, dando vita ad una vera e propria forma di espansionismo per cui quello stesso bosco sarebbe finito tutto nella proprietà di privati regnanini.
Si può allora pensare alla volontà della gente di Montefiore di evitare una situazione di costante tensione con i più numerosi e agguerriti vicini, se non addirittura una guerra: donde l’accondiscendenza nei confronti di un patto che li penalizzava non poco. Neppure però si può trascurare il ruolo giocato nell’occasione dallo stesso marchesato, il quale sicuramente incentivava accordi del genere: della somma di duecento fiorini versata a garanzia dai contraenti la metà veniva peraltro incamerata dalla signoria, mentre l’altra restava depositata a risarcimento della parte eventualmente danneggiata.
Ma soprattutto, dei due castelli ai marchesi della Verrucola doveva necessariamente stare più a cuore quello montano, collocato in posizione strategica dal punto di vista viario: da Regnano si dipartivano infatti numerosi sentieri, tutti di cruciale importanza. In particolare, quello di Casteglia, che valicando l’Alpe di Mommio portava verso il Cerreto e quindi l’Emilia; quello di Tea, passaggio obbligato per recarsi in Garfagnana; mentre tra i vari diretti al fondovalle lunense spiccava quello per la Pieve di Offiano, via maestra per raggiungere Fivizzano. Al punto che tra i mercanti medievali lucchesi si era diffuso l’adagio per cui “chi governa Pontremoli e Regnana è signor di Lunigiana”.

Copia D’Istrum.to del Comune di Regnano e Comune di Montefiore del 1419
Nel Nome del Signore Amen
Nell’anno dalla Natività del medesimo Millequattrocento dicianove, Indizione duodecima il dì 12 del mese di Febbraro.
Congregati, e radunati, et uniti li Uomini, e persone, e comuni infrascritti al suono della Campana, e con la voce del Messo, come è il costume della Villa di Regnano (1) nell’ara (2) di Gió. Simone posta avanti la casa di d.to Gió. Simone nella quale abita, e risiede, nel qual luogo, et ara di d.to Gió. Simone li detti Uomini, e Persone, e comuni tra loro scambievolmente ordinorno, e deputorno che detta comunione tra la comunità di Montefiore, e Regnano, e per le altre cose da farsi, e da trattarsi, e da firmarsi, e stabilirsi, i nomi dei quali Uomini, e persone, e comuni sono questi verbi grazia Matteo Bertoli, Simone Cardelli, Pellegrino del q. Sante, Bartolomeo Ugolini, Cipriano Franceschini, Pauluccio Pellegri, Antonio Regnani, Bertolo Megliorati, Bertolo Carletti, Gió. Andrea Pauluccio di Giovanni, Antonio di Pietro, Antonio Agabit, Gregorio Agabit, Guidone di Gió. Simone Vico, Gió. Francesco Chelli, Luccio di Luccio Bertolucci, Bertuccio Pellegri, Pellegrino Pellegri, Corrado Zannetti, Bertoluccio di Gió, Marco Sozzi, Binetto Vannucci, Giovanni Nicoletti, et Antonio Andreoli tutti di Regnano, e della Villa di Regnano da una parte, li quali adesso fanno, constituiscono, e rappresentano il comune, et università (3) di Regnano dalli quali si fanno, e sempre furono soliti farsi tutti, e singoli li negozj (4) tanto piccoli, come grandi della Comunità di Regnano essendo questi più di tre parti delle quattro, che compongono la Comunità di Regnano, e vi sono quasi tutti, & Bartolomeo Giacobini, Pietro Santi, Antonio Amadei, Gió. Mandina, Pietro Macchiardi, Francesco dei Magri, e Piccillo d’Antonio dall’altra parte tutti del Comune di Montefiore, li quali ora fanno, constituiscono, e rappresentano il Comune di Montefiore, essendo più di tre parti delle quattro, che formano il Comune di Montefiore, e dalli quali si fanno, e sono sempre stati soliti farsi li interessi, e Negozii tanto grandi, come piccoli della Comunità di Montefiore per loro, e per ciascheduno di Loro, e per li suoi Eredi; e successori, et in vece, e nome delli detti Comuni, et Uomini di Regnano, e di Montefiore, e ciascheduno delli stessi per se, e per li loro Comuni tanto una parte, come l’altra unitamente considerando, e avvertendo quel detto dell’Apostolo che dice ogni Regno in se diviso sarà desolato, et al contrario se sarà unito si conserverà, e volendo, e desiderando essere, e permanere, e che sia un solo Comune, e corpo, e università sotto il nome, e vocabolo di Regnano, cioè del Comune di Regnano, et essere della Terra di Regnano, volendo vivere, essere, e considerati in tutti li negozii, e partecipare delli comuni in qualunque loco fossero appartenenti al detto Comune: li detti Uomini, e persone soprascritte non discordantemente, ma uniti, e d’accordo, ed una voce congregati, e come sopra chiamati, e radunati, puramente, liberamente, semplicemente con l’animo, e col cuore giocondo per il bene, ed utilità delli detti Comuni, e di ciascheduno delli stessi, e perché una cosa sola prevale ad onore, e riverenza di Dio, e della Beatissima Vergine Maria sua Madre, e della dilui Corte celeste, et ad onore del pacifico, e longo Stato del Magnifico Sig.re Signore Spinetta Marchese Malaspina (5) di Verrucola, sotto il di cui Dominio, e Comando li detti Comuni, e ciascheduno di essi di Regnano, e di Montefiore, e salutevolmente sono governati, e possa più lungamente governare, et essi da quello essere governati unirono incorpororno, et accomunorno tutti li loro Comuni, possessioni domestiche, e di Campagna, e Selvatiche di detti comuni, e non delli privati, e non di ciascheduno delli Uomini, e persone, e tutti li Boschi delli detti due Comuni li pascoli, li Iussi (6), e Iurisdizioni (7), e pertinenze, le azioni (8) utili, e dirette, et acquistate e prescritte, e tutte le cose immobili, le quali li detti Comuni di Regnano, e di Montefiore anno, avranno, et aver potessero, in qualunque luogo fossero, e si potessero ritrovare in qualunque parte, e confini in qualunque modo, e forma.
Volendo, e dicendo li soprascritti Uomini, e persone dalli detti due Comuni che tutti li beni delli detti Uomini, e delli detti Comuni, le robe, e le persone tanto proprie, che private di ciascheduni, quanto comuni di tutti li soprascritti Uomini, e delli detti Comuni debbano descriversi, ridursi, e posti ad un solo Estimo, cioè all’Estimo di Regnano, e chiamarsi sotto il nome, e vocabolo del Comune di Regnano nel quale, e per il qual Estimo di d.to Comune di Regnano, e secondo il quale tutte le Collette (9), et imposizioni contingenti a detti Uomini, e persone, e comuni predetti reali, e personali debbano imporsi, e distribuirsi, e per il detto Estimo debbano, e possino effettualmente compartirsi dalli Consoli, e Officiali di d.to Comune di Regnano, o da altra persona idonea, che avesse la facoltà alle cose predette, talmente, et in tal maniera, che da adesso in avvenire si abbino, si trattino, e siano reputate da tutti, et in tutte le cose come un sol comune, un corpo, et una università, e sia un sol comune con li patti, e condizioni q. che sono inserti (10) in questo presente Contratto, e con solenne stipulazione tra li detti Uomini, e parti soprascritte qui presenti, e tra loro d’accordo, e niuno discordante, e V. G. (11) per questa comunione, o incorporazione tanto delli Comuni, come delli Iussi delli infrascritti, e delli beni in niuna maniera non ostante li detti Uomini, e parti infrascritte con questo patto non intendono in niun conto derogare, che detti Uomini, e persone tanto di Montefiore, come di Regnano, et al comune di Regnano possino, e vogliano fare, et imporre fola (12), bando, o bandi, proibizioni sopra le loro possessioni, Iussi, e luoghi a loro appartenenti avanti il presente contratto con la pena, che a loro parerà in quella maniera, che potevano fare avanti, che si facesse il presente Contratto, e quelli, che caderanno nel bando, e dannificheranno nella fola, o bando possano essere puniti, e condannati e possano esigere la pena con pignorare, e fare altre cose, come le potevano fare avanti del presente Contratto sopra i Beni, e ragioni a loro, et ai loro comuni appartenenti, purché le pene, che si esigeranno in qualunque parte del Comune di Regnano, e di Montefiore siano comuni, e si applichino, e si distribuischino all’una, et all’altra parte tanto a quelli di Montefiore, come a quelli di Regnano.
Parimenti che li Uomini, e persone di Regnano, e della Villa di Regnano, o alcuno di loro non possano ne per se, ne per altri, e non ardischino, ne presumino in qualunque modo, e forma lavorare, occupare, ne tagliare, o dar foco, far legna, ne travicelli, o travi, ne far fare ad altri nel bosco di Montefiore posto ne’ suoi confini luogo d.to in Caffaggio (13) sotto in qualunque parte, e confini si ritrovi ne in alcuna parte di d.to bosco possino, o debbano le persone di Regnano fare le cose predette, se prima non avranno ricercata, et ottenuta la licenza dalli Uomini di Montefiore, o dalla maggior parte delli Uomini di Montefiore, anzi sia, et essere s’intenda proibito a quelli, et a ciascuno di quelli di Regnano vietato in tutto, e per tutto, com’era avanti il presente Contratto; per il qual Contratto, e per le cose in quello contenute non intendono li Uomini di Montefiore ne alcuno di quelli sotto qualunque pretesto non intendono di pregiudicare alle loro ragioni, e privilegj, che anno sopra il d.to Bosco di Caffaggio ne in tutto, ne in parte, e così quello sia, e resti di quelli di Montefiore con le ragioni, che vi avevano sopra prima, che si facesse il presente Contratto; Ma possino però li Uomini, e le persone di Regnano, e della Villa di Regnano impuramente (14), e liberamente, come li vien concesso in avvenire, et in futuro senza chiedere licenza alli Uomini di Montefiore condurre, o far condurre a pascolare in detto bosco, et in qualsivoglia parte di quello pecore, capre, et qualsivoglia altro bestiame grosso, e minuto, e di qualunque sorta si sia tanto proprii, come se l’avessero da altri, senza alcuna contradizione, molestia, o riprensione delli Uomini, e persone di Montefiore. Parimenti che tutte le Entrate, e rendite, e spese dell’uno, e dell’altro di d.ti comuni di Montefiore, e di Regnano, che al presente appartengono, e si aspettano, e che in avvenire potessero spettarsi alli detti Comuni, o a qualunque di quelli, siano, et esser debbano comuni delli Uomini, e delle persone di d.to Comune di Montefiore, e di Regnano, et al d.to Comune siano distribuite, sociate, et egualmente divise tra li Uomini di Montefiore, e di Regnano, secondo la rata (15) di ciaschedun Comune, la qual unione, comunione, et incorporazione fatta, patti, e convenzioni, e tutte le cose soprascritte contenute in questo Stromento promessero, e convennero dette parti per loro, e per li loro eredi, e successori concordantemente con solenni stipulazioni personalmente giurorno sopra il Santo Evangelo toccate le carti (16), e scritture nelle mani di me Notaro infrascritto tutti, e ciascuni Uomini, e persone infrascritte tanto di Regnano, come di Montefiore avere in perpetuo rate (17), e ferme, et in niun modo fare contro di quelle, ne loro stessi, ne farli contradire per altre persone ne direttamente, ne indirettamente, e di non fare opposizione alcuna di ragione, o di fatto ne al presente contratto ne alle cose in quello contenute, e di non farli contro in niuna forma e tutte queste cose promessero sotto la pena, et a nome di pena, di Fiorini Dugento, dico 200., così tra le dette parti concordorno, e convennero, e la metà di d.ta pena sia, et esser debba applicata alla Camera del prefato Magnifico Sig.re Marchese Spinetta Malaspina, e l’altra metà sia, e si applichi alla parte, che osserverà, e vorrà osservare la soprascritta unione, e tutte le cose contenute nel presente Contratto, la qual pena tutta la parte, che non osserverà, e non attenderà tutte le cose contenute in questo contratto, sia tenuta a pagare, e sborsare per la metà, come sopra, e tal pena si esigga, e si possa esigere ogni volta che in qualunque modo si contrafarà ad alcuno dei Capitoli contenuti nel presente Contratto e pagata, o non pagata la pena restino rate, valide, e ferme tutte, e singole le cose, che sono espresse nel presente Contratto, per le quali tutte infrascritte cose così fermamente da osservarsi, d’aversi, e tenersi ferme, unitamente le parti in solidum (18) promisero di adempire, e così si obbligorno scambievolmente, promettendo una parte all’altra, obbligando loro stessi, et i loro Eredi, e successori i loro beni tutti presenti, e futuri mobili immobili, corporali, e non corporali per pegno, et ipoteca, e con solenne stipulazione promessero, e convennero le dette parti, cioè li Uomini, e le persone di Montefiore, e li Uomini, e le persone di Regnano scambievolmente una parte all’altra di rifare, rendere, e restituire tutti, e ciascuni danni, spese, ed interesse che una parte per colpa dell’altra parte, che contrafarà o di ciascuno di quelli, che contrafaranno, avrà dovuto fare tanto in Giudizio, come fuori di Giudizio.
Furono fatte tutte, e ciascune le suddette cose nella Villa di Regnano nell’Ara di Gió. Simone di detto loco posta avanti la Casa di d.to Gió. Simone presenti Alberguccio Bertolini di Verrucola, Andriolo Simonini, Iacopo del fu Paolo ambi di Argigliano, Vernaccio Orlandi di Metra, e Iornello del fu Ghirardino di Codiponte testimoni alle cose infrascritte adoperati chiamati, e pregati.
Io Egidio Notaro infrascritto, e infrascritto dalli infrascritti Uomini pregato ho scritto
Io Lazzaro Cervi del q. Ser Agostino di un altro Lazzaro del q. S. Egidio di Argigliano abitante in Gragnola con autorità Imperiale Notaro pubblico, e Giudice ordinario ho fedelmente estratto, e copiato fedelmente con licenza concessa dal Magnifico Sig.re Iacopo Malaspina (19) Marchese del Castello dell’Aquila dalli Protocolli, et imbreviature (20) del predetto q. S. Egidio Notaro sudetto, senza variare minima cosa, ma hò copiato parola per parola, com’è in detti Protocolli.
In fede delle quali cose mi son sottoscritto, e vi hò posto il mio segno, et il mio nome

1)La campagna soggetta al castello di Regnano.
2)Possedimento di 100 metri quadrati.
3)Universalità, totalità degli abitanti.
4)Interessi economici, affari.
5)Spinetta (1416-78) era figlio di Bartolomeo di Verrucola e Margherita Anguissola. Sopravvissuto grazie alla presenza di spirito di una serva e assieme alla sorella Giovanna (deliberatamente risparmiata dagli assalitori onde darla in sposa ad uno degli ispiratori della congiura) all’eccidio consumatosi nel 1418 alla Verrucola, il piccolo venne posto sotto la tutela della Repubblica fiorentina: la quale avrebbe provveduto anche al recupero delle terre usurpate dai Malaspina di Castel dell’Aquila, esercitandone la reggenza sino alla maggiore età del legittimo titolare.
6)Ordinamenti, norme acquisite.
7)I territori soggetti ai due Comuni.
8)Le attività lavorative tradizionalmente svolte in detti luoghi.
9)Raccolte di denaro per far fronte a spese pubbliche.
10)Contenuti.
11)Verbi Grazia.
12)Disposizioni pubbliche diffuse mediante fogli di carta.
13)Bosco recintato.
14)Senza l’obbligo di pulire, di ripristinare le condizioni precedenti la permanenza del bestiame.
15)Quota spettante.
16)Carte.
17)Legittimamente riconosciute.
18)Assumendo le medesime responsabilità.
19)Figlio primogenito di Antonio Alberico, marchese di Fosdinovo e Massa, e di Giovanna Malaspina di Verrucola, Iacopo succedette al padre nel 1445; morì nel 1481.
20)Le minute dei negozi giuridici che il notaio era tenuto a redigere in forma abbreviata sottoponendole all’approvazione delle parti, per poi rielaborarle dando vita all’atto definitivo.

L’unione tra Regnano e Montefiore del 1419ultima modifica: 2015-10-05T22:00:29+02:00da tradersimo
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